PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» sono soppresse.

Art. 2.

      1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

      «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

      i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro».

Art. 3.

      1. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associazione

 

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sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

Art. 4.

      1. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2 è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 5.

      1. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui alla presente legge, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.